Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Rapporto di incarico). - 1. Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1 sono disciplinate dalle norme della presente legge.
2. Ai medici incaricati non si applicano le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.
3. Ai medici, agli infermieri e ai tecnici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non
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si applicano, altresì, le incompatibilità e le limitazioni normative ed economiche previste dai contratti e dalle convenzioni che il personale intrattiene con il Servizio sanitario nazionale e con le università.
4. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto all'equiparazione dei punteggi previsti negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per i concorsi nel Servizio sanitario nazionale e in caso di chiusura o di soppressione dell'istituto penitenziario ha diritto al trasferimento in istituti limitrofi.
5. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto alla tutela legale da parte dell'Amministrazione penitenziaria».